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Milleproroghe: le norme nel provvedimento (2)

27 dicembre 2019 - 17:36

(ACRA) - Sostituita parzialmente la previsione normativa regionale 42/2011 (la lettera b) del comma 2 dell'articolo 9) con la quale si prevede che: "All'interno del Parco naturale regionale del Sirente-Velino sono consentiti, anche se difformi dalle previsioni del Piano per il Parco, gli interventi previsti dai Piani paesistici. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi: la nuova lettera b) dispone che le :" Modificazioni del regime delle acque, fatti salvi gli interventi che assicurano il deflusso minimo vitale previa autorizzazione dell'Ente Parco. Sono consentiti altresì interventi di restauro e difesa ambientale con opere di bioingneria naturalistica". Modificate anche la norma sul Personale dell'Ente Parco: il nuovo comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 42/2011 dispone che: "il Direttore del Parco è nominato dal Presidente del Parco, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, scelto tra gli iscritti nell'elenco aggiornato dell'albo degli idonei all'esercizio delle attività di Direttore di Parco nazionale del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, con esperienza nella gestione e coordinamento di Aree protette regionali, ed esercita tutte le funzioni previste dal Dlgs 165/2001, dai vigenti CCNL della Dirigenza Regione/Enti locali. L'incarico di Direttore può essere riconfermato con specifica motivazione dal Presidente con proprio atto per una sola volta e per la stessa durata.". Approvato un emendamento che consente ai Comuni di fare fronte alle spese per interventi urgenti conseguenti ad avversità atmosferiche: la Giunta regionale e' autorizzata ad adottare uno specifico provvedimento di concessione di contributi da destinare al rimborso delle spese sostenute o da sostenere dai medesimi Comuni per l'adeguamento ed il recupero della funzionalità delle infrastrutture urbane. Ogni comune potrà presentare istanza al Dipartimento competente per un importo massimo di 100 mila euro fino ad esaurimento dello stanziamento. Modificata la norma sui "Sottotetti" ovvero la legge regionale numero 40/2017, con la quale si dispone che Ai fini dell'applicazione della presente legge, si definiscono "Vani e locali accessori: i vani e i locali esistenti o in corso di costruzione per i quali è stato rilasciato un titolo edilizio e presentato l'inizio dei lavori al Comune prima del 30 giugno 2019 ". Con un emendamento è stato eliminato il limite massimo di età per accedere al fondo per la Vita Indipendente e sarà possibile utilizzare l'ISEE sociosanitario per calcolarne l'importo". (m.f.)

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