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Polizia locale, Pettinari:altro pasticcio di Masci

27 luglio 2023 - 12:46

(ACRA) - "Una Proroga, a mio avviso, irregolare per l’incarico dirigenziale di “Comandante della polizia municipale” che non poteva essere eseguita secondo quanto stabilito dal bando di riferimento e dal TUEL. Un nuovo pasticcio in cui incappa il Sindaco di Pescara Carlo Masci che con il Decreto Sindacale n. 18 del 21/07/2023, ha prorogato l’incarico del Comandante della Polizia Locale di Pescara per ulteriori  due anni e non per il tempo residuo del mandato previsto dal Bando stesso. L’incarico discrezionale durerebbe quindi fino al 2025, ben oltre la fine del suo mandato da Sindaco". A spiegare nel dettaglio le motivazioni che rendono questo atto amministrativo inaccettabile è il Vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che spiega: “Il Decreto sindacale è  in contrasto con quanto definito nel Bando del 04 ottobre 2019, da Lui stesso emanato, e dell’art. 110, comma 3, TUEL. Tutto parte dall’ Avviso Pubblico del 04 ottobre 2019, con cui il Comune di Pescara ha indetto una “Procedura di selezione per il conferimento di un incarico dirigenziale. Nell’Avviso stesso viene stabilita, tra le altre cose, la “Durata” dell’incarico disponendo che lo stesso decorre dalla stipula del contratto e termina, in forma automatica e senza necessità di esplicito atto di cessazione o revoca, dopo 45 giorni dalla scadenza del mandato elettivo del Sindaco, attualmente in carica e che ha la durata minima di tre anni. Successivamente al triennio contrattualmente previsto, in caso di cessazione anticipata dell’Amministrazione Comunale, l’incarico decade decorsi 45 giorni. Essendo trascorsi i tre anni dalla stipula dell’incarico, il Comune di Pescara, con  Decreto Sindacale n. 18 del 21/07/2023, a firma del Sindaco, ha proceduto alla proroga del contratto dell’incarico dirigenziale ex art. 110, c. 1 TUEL – Settore Polizia con attribuzione delle funzioni di Comandante della Polizia Municipale fino al 24 luglio 2025, (due anni) affermando che “… la proroga rientra nella durata massima quinquennale di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 165/2001”. Ma il bando rappresenta “lex specialis” e le prescrizioni in esso contenute non possono essere in alcun modo né modificate tantomeno disattese dall’Amministrazione che lo ha emanato. E il Decreto n. 18/2023, a firma del Sindaco, ha prorogato l’incarico del Comandante della Polizia Locale di Pescara per ulteriori  due anni e non per il tempo residuo del mandato previsto dal Bando stesso. E’ da considerare che, sempre nel Decreto sindacale n.18/2023, si stabilisce che in virtù dell’art. 19, del D.Lgs. n. 165/2001, la proroga dell’incarico è quinquennale, non tenendo assolutamente conto che tale disposizione è valida solo ed esclusivamente per la dirigenza di ruolo, ovvero per i dirigenti assunti con contratto a tempo indeterminato, attraverso concorso pubblico. Infatti, sono loro i destinatari di una durata “minima e massima” dell’incarico, dal momento che il loro rapporto di lavoro è di lungo periodo per cui si considera normale garantire una durata minima, necessaria ad esplicare la loro attività, per altro, completamente slegata dall’andamento del mandato politico. Anche l’articolo 110 del TUEL, stabilisce che “I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica”, è di una chiarezza estrema nel definire i tempi di incarico e che non si presta ad alcun equivoco, evidenziando da parte del Comune di Pescara un’ applicazione ultronea della norma, oltre ad una interpretazione che potrebbe ingenerare un diritto illegittimo; Il Comune di Pescara, - continua Pettinari - nel prorogare l’incarico del Comandante della Polizia Locale per ulteriori due anni sarebbe quindi in palese contrasto con il bando dal Comune stesso emanato, nel quale era prevista  la prorogatio per massimo 45 giorni.  A questo punto è chiaro che il Sindaco del Comune di Pescara deve annullare immediatamente il Decreto Sindacale n. 18 del 21/07/2023, in quanto in contrasto con quanto definito nel Bando del 04 ottobre 2019, da lui stesso emanato, e deve procedere ad un nuovo provvedimento di incarico nel rispetto dell’art. 110, comma 3, TUEL” conclude. (com/red)

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