Legge Urbanistica, Sospiri: cavilli già chiariti
11 dicembre 2020 - 16:17
(ACRA) - “La Regione Abruzzo ha già pronto un nuovo Progetto di Legge sull’Urbanistica che ci permetterà di chiarire e superare le Osservazioni sollevate dal Governo, su indicazione del MiBact, alla Legge 29 con la quale abbiamo introdotto alcune ‘misure urgenti e temporanee di semplificazione e ulteriori disposizioni in materia urbanistica ed edilizia’, con l’obiettivo di rilanciare il settore dell’edilizia gravemente compromesso dall’emergenza Covid. Puntualizzeremo meglio il rispetto rigoroso del Piano Paesaggistico, mai venuto meno nella legge 29, mantenendo però quello che era e resta l’obiettivo cardine dell’intero dispositivo normativo, ovvero ridurre i tempi della burocrazia e snellire le procedure, eliminando inutili doppioni nei passaggi, che pure il MiBact sembra invece voler inspiegabilmente mantenere, con il solo risultato di rallentare le attività e accrescere il potere delle Sovrintendenze, senza nulla aggiungere alla regolarità o meno delle procedure stesse. E questo non è accettabile, come già abbiamo avuto modo di ribadire nelle nostre interlocuzioni con i vari Ministeri interessati”. Lo ha annunciato il Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri ufficializzando il provvedimento. “In sostanza il Governo ha osservato alcuni articoli della Legge, e sulle obiezioni sollevate abbiamo avuto già l’occasione di aprire un confronto istituzionale per illustrare meglio le motivazioni delle scelte operate – ha spiegato il Presidente Sospiri -. Purtroppo non ci è stata data l’occasione di interloquire con il MiBact che ha dato tempi strettissimi, inviando le proprie osservazioni nella sera del 7 dicembre scorso, appena due giorni prima della seduta del Consiglio dei Ministri. E proprio su indicazioni del MiBact il Governo ha impugnato la legge 29 ritenendo che alcuni articoli siano in contrasto con l’art. 117 della Costituzione, in particolare: sull’articolo 2, dove la legge regionale prevede il rispetto di tutta la pianificazione sovraordinata a quella comunale, secondo il Ministero bisogna specificare la dicitura ‘rispetto del piano paesaggistico’. Su tale richiamo la Regione si è già resa disponibile a introdurre una ulteriore precisazione seguendo la segnalazione del Ministero in quanto non comporta alcuna ripercussione sull’impianto generale della norma regionale. Poi è stato osservato l’articolo 5 comma 3, dove si prevede che l’approvazione dei Piani Attuativi conformi al Piano Regolatore Generale vengono approvati direttamente dalla Giunta Comunale, e non dal Consiglio Comunale, dunque senza fare il doppio passaggio dell’adozione e poi l’approvazione, con l’intento di ridurre i tempi. Secondo il Ministero il Decreto Legge 70 ha dato il compito alla giunta di approvare i piani attuativi conformi, ma comunque, sempre secondo il MiBact, occorre seguire la stessa prassi di prima perché non si capirebbe il senso di voler cambiare solo l’Organo che approva. In altre parole il Mibact vuole poter reintervenire anche sull’approvazione dei Piani Attuativi dopo che si sono già espressi sul piano generale, ma francamente questa è una duplicazione inutile che serve solo ad accrescere il potere delle sovrintendenze, senza nulla aggiungere alla legittimità di una pratica urbanistica, quella stessa duplicazione che la Regione Abruzzo sta cercando di cancellare. Nel mirino, ancora, l’articolo 7: la Legge regionale abbrevia i termini entro i quali i Comuni devono esprimersi per approvare i Piani di lottizzazione. Il Mibact anche in questo caso sostiene che non è possibile in quanto le Sovrintendenze dovrebbero conservare il potere di esprimersi nuovamente anche su tali piani ritenendo che non sia assolutamente rilevante il fatto che gli stessi siano conformi al Piano generale sul quale la Sovrintendenza si è espressa. Altra obiezione assolutamente discutibile, visto che di nuovo si rileva la inutile duplicazione dei processi amministrativi. Poi – ha proseguito il Presidente Sospiri - l’articolo 10 dove si sono previsti alcuni interventi sulla pianificazione comunale che possono essere considerati ‘non varianti’ e quindi si possono approvare con una procedura semplificata. Il Mibact sostiene che bisogna specificare che non possono essere considerate ‘non varianti’ quelle modifiche che incidono sul Piano paesaggistico. In questo caso la Regione si è resa disponibile a specificare sulla norma ‘l’esclusione dall’applicazione della procedura semplificata le parti di territorio vincolate dal piano paesaggistico’. Sull’art. 18 dove la Legge regionale prevede l’applicabilità della Legge 49 del 2012 anche al patrimonio pubblico, con esclusione di quelli vincolati secondo il codice dei beni culturali e paesaggistici, il Mibact ritiene che non sia possibile e addirittura ha rimesso in discussione l’applicabilità di una legge già in vigore da otto anni. Infine l’articolo 23, dove la Regione ha previsto la possibilità per i Comuni dei due crateri di apportare modifiche alla pianificazione in modo da includere le casette provvisorie. Il Mibact ritiene che potrebbe essere possibile per il sisma 2009 ma non per quello 2016. In merito a questa osservazione la Regione si è resa disponibile ad escludere i Comuni facenti parte del cratere sisma 2016. In sostanza – ha ancora puntualizzato il Presidente Sospiri - il Mibact ha rilevato che le norme contestate violerebbero la normativa statale in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali. In realtà, la legge, nell'intervenire in materia di urbanistica ed edilizia al solo fine di snellire e semplificare talune procedure e di introdurre misure straordinarie e temporanee per agevolare la ripresa economica e produttiva della Regione, a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19, non ha affatto introdotto deroghe né limitazioni alla normativa di tutela paesaggistica, che resta pienamente applicata. Peraltro, con riferimento alle misure straordinarie e temporanee, la legge ha introdotto anche una norma di salvaguardia, l'articolo 27, proprio per rispettare le prescrizioni del decreto legislativo del 2004 inerente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevedendo altresì in ogni caso il rispetto delle norme ambientali o paesaggistiche nazionali e regionali, com’era ovvio che fosse. A questo punto porteremo subito in approvazione un progetto di legge per far cessare la materia del contendere, mantenendo fede, però, all’impegno assunto con il territorio di garantire lo snellimento delle procedure cancellando gli inutili doppioni procedurali”. (com/red)
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