Approvate modifiche legge rischio sismico
22 maggio 2020 - 15:08
(ACRA) – Approvata la legge sulle "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)". Il provvedimento prevede numerose modifiche al precedente testo. In sintesi: viene esplicitato l'elenco delle opere per le quali l'attività di vigilanza e controllo per la sicurezza sismica non è in capo al Dipartimento della Giunta Regionale competente ma è svolta dalle competenti amministrazioni statali. In recepimento dell'art. 94-bis del D.P.R. 380/01, si è proceduto ad aggiornare le tipologie di interventi oggetto di autorizzazione sismica ed a equiparare, ove necessario, l'autorizzazione sismica a quella prevista dall'art. 61, comma 1, del D.P.R. 380/2001, al fine di riunire i procedimenti ed ottimizzare l'attività amministrativa. Si è proceduto ad indicare la modalità di trasmissione delle richieste per il rilascio dell'autorizzazione sismica che deve intendersi esclusivamente per via telematica, al fine di adempiere al necessario processo di dematerializzazione della Pubblica Amministrazione. Si è proceduto ad aggiornare le tipologie di interventi oggetto di deposito sismico da sottrarre al regime (più restrittivo) autorizzattivo. Inoltre si demanda, nelle more dell'emanazione delle Linee Guida di cui all'art. 94 bis, comma 2, del D.P.R. 380/01, al Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia, su proposta del Tavolo Tecnico di Coordinamento l'adozione di specifiche elencazioni per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di "minore rilevanza" e "privi di rilevanza" di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettere b) e c), per l'attuazione delle ulteriori semplificazioni previste dalla L. 14/06/2019 n. 55 cosiddetto "Sblocca Cantieri". Inoltre si stabilisce che le disposizione della vecchia legge regionale 28/2011 che si applicano alle nuove costruzioni, agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, agli ampliamenti e alle sopraelevazioni realizzati in zona sismica, comprese le varianti ai progetti, non si applicano alle costruzioni denominate "trabucchi, travocchi, caliscendi e trabocchi", i cui titoli abilitativi vengono rilasciati secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali 71/2001, 13/2009, 7/2019. (segue)